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Emanato il Regolamento per il "Trasporto aereo di merci pericolose"

Pubblicato 16/12/2011

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L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ha emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose via aerea. Il presente Regolamento, emanato lo scorso 31 ottobre 2011 dall'ENAC, recepisce finalmente la normativa internazionale.

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


REGOLAMENTO TRASPORTO AEREO MERCI PERICOLOSE

INDICE

PREMESSA e SCOPO

Art. 1 Fonti normative

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Applicabilità

Art. 4 Trasporto di merci pericolose per via aerea

Art. 5 Eccezioni e limitazioni

Art. 6 Trasporto di materiale di compagnia

Art. 7 Classificazione

Art. 8 Confezionamento

Art. 9 Etichettatura e marcatura

Art. 10 Documentazione

Art. 11 Accettazione delle merci pericolose

Art. 12 Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili

Art. 13 Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili

Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose

Art. 15 Programmi di addestramento

Art. 16 Lingua

Art. 17 Decorrenza e norme transitorie

PREMESSA E SCOPO

L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione

di Chicago del 7 dicembre 1944, ha emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of

Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche

raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea.

L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità

alle disposizioni di dettaglio contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the

Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito indicate come T.I.).

L’Italia ha aderito alla convenzione di Chicago con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n°

616. In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 461 del 4 luglio 1985,

sono stati recepiti i principi generali contenuti negli Annessi ICAO, rinviando a successivi

provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni tecniche attuative.

Con il Decreto Legislativo n° 250 del 25 luglio 1997, viene attribuito all’ENAC il compito di

provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito

nazionale.

L’articolo 690 del Codice della Navigazione, prevede che gli Annessi ICAO possano essere

recepiti attraverso atti amministrativi dell’ENAC, mediante l’emanazione di regolamenti

tecnici.

Il presente Regolamento costituisce il dispositivo regolamentare di recepimento

dell’Annesso 18 in Italia ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le

disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci

pericolose per via aerea.

Tutte le volte che nel presente Regolamento viene fatto riferimento alle T.I., è inteso

riferirsi alle relative parti, capitoli e paragrafi applicabili allo specifico argomento trattato.

Art. 1

Fonti normative

Le fonti normative di riferimento, in materia di trasporto aereo di merci pericolose, sono:

a) il Codice della Navigazione (parte aeronautica) – Articoli 687 e 690;

b) l’Annesso 18 ICAO - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, edizione in

corso di validità e relativi emendamenti approvati e pubblicati a seguito della

decisione del Consiglio dell’ICAO;

c) il Doc 9284 ICAO - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air (T.I.), edizione in corso di validità e successivi aggiornamenti, incluso

il relativo Supplemento e qualsiasi Addendum, approvati e pubblicati a seguito della

decisione del Consiglio dell’ICAO;

d) l’Allegato III al Regolamento Europeo (CEE) n. 3922/1991 come emendato dal

Regolamento Europeo (CE) n. 859/2008 del 20 agosto 2008 (OPS 1: Commercial

Air Transportation – Aeroplanes, nel seguito denominato OPS 1);

e) la normativa JAA JAR-OPS 3 (Commercial Air Transportation - Helicopters);

f) il Regolamento ENAC Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto

Aereo;

g) le Linee di Indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al

trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, aerea e vie

navigabili interne di cui all’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860 come modificato

dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 e all’art. 21 del D.lgs. 17 marzo

1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni, emanate dal Ministero dello Sviluppo

Economico in data 12 ottobre 2011.

h) TS-R-1 AIEA (Agenzia internazionale dell’energia atomica) - “Regulation for the

Safe Transport of Radioactive Material “.

Art. 2

Definizioni

AEROMOBILE CARGO – Qualsiasi aeromobile che non sia configurato per il trasporto

passeggeri, destinato al trasporto di beni, merci e/o animali vivi.

AGENTE – Qualsiasi fornitore di servizi aeroportuali quale ad esempio prestatore di servizi

di assistenza a terra (Handler) o società di gestione aeroportuale che svolge, per conto di

un operatore aereo nazionale o estero, anche solo una delle attività che costituiscono il

processo di gestione del trasporto aereo di merci pericolose, quali l’accettazione, la

movimentazione a terra, l’imbarco a bordo degli aeromobili, nonché l’assistenza e

l’accettazione dei passeggeri e relativi bagagli.

APPROVAZIONE – Un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente per:

a) consentire il trasporto per via aerea, su aeromobili passeggeri e/o cargo, di merci

pericolose normalmente proibite, nei casi in cui le T.I. prevedono che tali merci possano

essere trasportate mediante un’approvazione;

b) altri scopi previsti dalle T.I..

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE – Autorità che è competente al rilascio

dell’autorizzazione al trasporto di merci pericolose per via aerea e relative eccezioni ed

esenzioni.

Per lo stato Italiano, l’Autorità competente in materia di trasporto aereo di merci pericolose

è l’ENAC. Per i materiali radioattivi e fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo viene

rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con l’ENAC e sentiti il

Ministero dell’Interno e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA).

Per gli altri stati, l’Autorità competente è quella che rilascia le autorizzazioni al trasporto

aereo di merci pericolose ai propri operatori aerei.

COLLO o CONFEZIONE – Il prodotto completo dell’operazione di confezionamento che

comprende l’imballaggio ed il suo contenuto preparati per il trasporto.

CONTENITORE (MERCI) – Un articolo impiegato nel trasporto di materiale radioattivo,

progettato per facilitare il trasporto di detto materiale, sia esso confezionato o non

confezionato, attraverso una o più modalità di trasporto (si veda anche la definizione di

ULD qualora le merce da trasportare non sia materiale radioattivo).

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO – Un documento compilato in accordo alle T.I. dal

soggetto che offre le merci pericolose per il trasporto aereo, contenente informazioni sulle

stesse. Il documento deve contenere una dichiarazione firmata indicante un’accurata e

completa descrizione delle merci pericolose, attraverso i proper shipping name, i numeri

UN (ove previsti), che le merci stesse sono state correttamente classificate, confezionate,

marcate, etichettate ed in condizioni adeguate per il trasporto.

ECCEZIONE – Un’autorizzazione prevsta dal presente Regolamento, volta ad escludere

determinati articoli o sostanze, classificati merce pericolosa, dalle condizioni prescritte

dalle T.I. normalmente applicabili a tali articoli o sostanze.

ESENZIONE – Un’autorizzazione diversa dall’approvazione, concessa dall’autorità

nazionale competente, al fine di permettere agevolazioni rispetto alle istruzioni contenute

nelle T.I..

Nel caso di merci pericolose proibite per il trasporto aereo, per le quali le T.I. ne prevedono

la possibilità di trasporto previa approvazione dell’autorità nazionale competente, non si

applica la procedura di esenzione.

FERITA GRAVE – Una ferita a carico di una persona causata da un incidente, che abbia

generato una o più delle seguenti conseguenze:

- ospedalizzazione per più di 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data nella quale la

ferita è stata subita;

- una frattura di qualsiasi osso (ad eccezione di fratture semplici del naso delle dita delle

mani e/o dei piedi);

- lacerazioni che causano emorragie gravi o danni ai nervi, muscoli o tendini;

- ferite a qualsiasi organo interno;

- ustioni di secondo o terzo grado, oppure qualsiasi ustione estesa a più del 5% della

superficie corporea;

- comporti esposizioni certe a sostanze infettive o radiazioni dannose.

SOVRAIMBALLAGGIO– Involucro impiegato da un singolo speditore per contenere una o

più colli in modo da formare una singola unità di trasporto, allo scopo di facilitare la

movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto della stessa (Il Dispositivo Unitario di Carico,

ULD, non è compreso in questa definizione).

INCIDENTE DA MERCE PERICOLOSA – Un evento associato con e relativo al trasporto

aereo di merci pericolose, che determini ferite gravi o fatali ad una persona e/o gravi danni

ad una proprietà o all’ambiente.

INCONVENIENTE DA MERCE PERICOLOSA – Un evento, diverso da un incidente da

merce pericolosa, associato con e relativo al trasporto aereo di merci pericolose, non

necessariamente accaduto a bordo di un aeromobile, che provochi ferite ad una persona,

danni ad una proprietà o all’ambiente, incendio, rotture, fuoriuscita di sostanze gassose,

perdita di liquidi, contaminazione da radiazioni o altre situazioni che compromettano

l’integrità della merce pericolosa.

Qualsiasi evento relativo al trasporto di merci pericolose che metta seriamente a rischio

l’aeromobile o i suoi occupanti, è considerato “inconveniente relativo alle merci pericolose”.

INDICE DI TRASPORTO – numero attribuito al collo, al sovraimballaggio, o a materiali

LSA-I o SCO-I non imballati, allo scopo di controllare l’esposizione alle radiazioni nei casi

di trasporto aereo di materiale radioattivo.

INDICE CRITICO DI SICUREZZA (CSI) - numero utilizzato per avere un controllo

sull’accumulazione di colli, sovra imballaggi nel caso di trasporto aereo di materiale fissile.

LISTA DI CONTROLLO PER L’ACCETTAZIONE – Un documento utilizzato per guidare il

personale addetto all’accettazione delle merci pericolose, nell’esecuzione dei controlli sulla

configurazione esterna di confezioni, imballaggi e contenitori (marcature, etichettature,

integrità, ecc.) e della relativa documentazione di trasporto, allo scopo di verificare che tutti

gli appropriati requisiti siano stati rispettati.

MERCI PERICOLOSE – Articoli o sostanze in grado di arrecare rischi alla salute delle

persone, alla sicurezza del volo, alla proprietà o all’ambiente e che sono elencate nella

lista delle merci pericolose contenuta nelle T.I. o che sono classificate in accordo alle T.I.

stesse.

NUMERO UN – Il numero di quattro cifre, assegnato dal Comitato di Esperti delle Nazioni

Unite sul trasporto di merci pericolose, che identifica una sostanza o un particolare gruppo

di sostanze.

OPERATORE AEREO – Un’organizzazione o una persona fisica che effettua attività di

volo con aeromobili civili, per gli scopi di:

- - trasporto pubblico di passeggeri e merci (inclusi i voli umanitari e aero/eliambulanza);

- - lavoro aereo (incluso soccorso aereo)

- trasporto privato

PROPER SHIPPING NAME (Nome appropriato della spedizione) – Il nome da impiegare

per descrivere una particolare sostanza o articolo, in tutta la documentazione di trasporto,

sui colli da trasportare o sui sovraimballaggi. Il proper shipping name deve essere utilizzato

in conformità all’elenco delle merci pericolose pubblicato nelle T.I.

SPEDITORE (Shipper) - Un’organizzazione o una persona fisica che esegue il

confezionamento, l’etichettatura e la marcatura dei colli contenenti merci pericolose, con lo

scopo di offrirle agli operatori aerei o agli agenti per il trasporto per via aerea o allo

spedizioniere.

L’operatore aereo svolge le funzioni di speditore, nei casi in cui intende trasportare per via

aerea materiale di compagnia classificato come merce pericolosa.

SPEDIZIONIERE (Freight Forwarder) – Organizzazione o persona fisica che offre un

servizio di trasporto di merci pericolose per via aerea.. Lo spedizioniere non ha alcun

coinvolgimento nella preparazione della merce pericolosa. In caso contrario, si configura

anche come “speditore”.

STATO DI ORIGINE – Lo stato nel quale la merce pericolosa è stata caricata per la prima

volta su un aeromobile.

ULD - UNIT LOAD DEVICE (DISPOSITIVO UNITARIO DI CARICO) – Qualsiasi tipo di

contenitore per il trasporto aereo, pallet con rete o pallet con rete sopra un igloo ( il

sovraimballaggio non è compreso in questa definizione. Per il trasporto di materiale

radioattivo, si veda la definizione di Contenitore Merci).

Art. 3

Applicabilità

3.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, secondo quanto indicato

negli specifici articoli, alle seguenti operazioni e organizzazioni:

a) tutti i voli effettuati da operatori aerei nazionali ed esteri;

b) tutti i soggetti che svolgono, sul territorio nazionale, operazioni di terra per la

gestione delle merci pericolose destinate al trasporto aereo, anche nei casi

in cui tali operazioni vengono svolte per conto di operatori aerei nazionali o

esteri;

c) Le imprese di sicurezza (security) e relativo personale.

3.2 Nel caso in cui un operatore aereo utilizzi un agente per una o più attività che

costituiscono il processo di gestione del trasporto aereo di merci pericolose, la

responsabilità della rispondenza al pertinente requisito è a carico del soggetto

(operatore aereo o agente) che esegue fisicamente le attività.

3.3 l’Allegato III (OPS 1) al Regolamento Europeo (CEE) n. 3922/1991 e la normativa

JAR-OPS 3, recepita in Italia con il Regolamento ENAC “Certificato di Operatore

Aereo per Imprese di Trasporto Aereo”, contengono i requisiti per il trasporto aereo di

merci pericolose ai quali devono rispondere tutti i possessori di un certificato di

operatore aereo (COA) rilasciato per l’attività di trasporto pubblico.

Tali requisiti sono stati sviluppati in conformità all’Annesso 18 ed alle T.I., pertanto gli

operatori aerei nazionali o comunitari di trasporto pubblico in possesso di COA

rilasciato in accordo alla OPS 1 o JAR-OPS 3, come applicabile, contenente

l’approvazione speciale al trasporto di merci pericolose, soddisfano i requisiti del

presente Regolamento.

3.4 Gli operatori esteri che non rientrano nel caso del paragrafo 3.3. precedente,devono

dimostrare, se trasportano merci pericolose e a richiesta dell’ENAC, di essere in

possesso di approvazione al trasporto di merci pericolose rilasciata dall’Autorità

nazionale competente, nel rispetto dell’Annesso 18 e delle T.I..

3.5 Per i voli da, per e attraverso il territorio italiano effettuati da operatori nazionali o

esteri che trasportano materiali radioattivi o fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo

viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

3.6 Agli operatori aerei nazionali titolari di COA che non richiedono l’approvazione

prevista dal successivo Art. 4, per il trasporto di merci pericolose per via aerea, si

applicano i requisiti contenuti nei seguenti articoli del presente Regolamento, per

quanto applicabile:

a) Art. 5 Eccezioni e Limitazioni;

b) Art. 6 Trasporto Aereo di Materiale di Compagnia;

c) Art. 12 Ispezione delle merci pericolose, paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5;

d) Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose, paragrafi 14.2, 14.3, 14.4 (commi

14.4.3 e 14.4.4) e 14.6;

e) Art. 15 Programmi di addestramento;

f) Art. 17 Decorrenza e norme transitorie.

3.7 Ai soggetti che effettuano voli privati con aeromobili immatricolati in Italia non è

consentito trasportare merci pericolose a bordo degli aeromobili, a meno che il

trasporto di tali merci è necessario per motivi legati alla sicurezza dei voli stessi, nel

rispetto degli applicabili requisiti del presente Regolamento.

Art. 4

Trasporto di merci pericolose per via aerea

4.1 Merci pericolose il cui trasporto è consentito

4.1.1 Fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, il caricamento, il

trasporto o il mantenimento a bordo di un aeromobile di merci pericolose è

consentito, a condizione che tali merci vengano caricate, trasportate o tenute a

bordo di un aeromobile,

a) con l’approvazione rilasciata dall’autorità nazionale competente, nel rispetto di

ogni condizione e/o limitazione a cui tale approvazione può essere soggetta, e

b) in accordo ai requisiti del presente Regolamento ed alle istruzioni contenute

nelle T.I., inclusa ogni condizione e/o limitazione in esse specificate.

4.1.2 A nessun individuo è permesso,

a) portare o fare in modo che venga portata a bordo di un aeromobile,

b) detenere sulla propria persona o fare in modo che altri detengano,

c) consegnare o fare in modo che venga consegnata per il caricamento o per la

detenzione da parte di persone a bordo di un aeromobile,

qualsiasi merce che egli sappia o sospetti di essere in grado di apportare rischi

significativi alla salute delle persone, alla sicurezza del volo o alle proprietà quando

trasportata per via aerea, a meno che vengano soddisfatti i requisiti del presente

Regolamento e le pertinenti disposizioni contenute nelle T.I., ed il collo o la

confezione contenente la merce pericolosa sia in condizione idonea per il trasporto.

4.2 Merci pericolose il cui trasporto è vietato a meno che esentate

Il trasporto per via aerea delle merci pericolose di seguito descritte è vietato, a meno che

venga concessa un’esenzione al loro trasporto da parte delle autorità nazionali competenti

degli Stati interessati, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.1, o a meno

che nelle T.I. sia indicato che il trasporto per via aerea è possibile con l’approvazione

rilasciata dalle autorità nazionali competenti degli Stati interessati, a condizione che

venga comunque garantito un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente a quello richiesto dalle T.I.:

a) merci pericolose il cui trasporto per via aerea è indicato, nelle T.I., come proibito

in condizioni normali;

b) animali vivi infetti.

4.2.1 Esenzione

In caso di estrema urgenza o quando altre modalità di trasporto non siano ritenute

appropriate, l’ENAC, con il coinvolgimento dei pertinenti organi nazionali eventualmente

competenti, può concedere un’esenzione rispetto alle condizioni e limitazioni imposte dal presente Regolamento e dalle T.I., sempre che in tali casi venga comunque garantito, nel

trasporto per via aerea, un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente

a quello richiesto dalle T.I.

4.3 Merci pericolose il cui trasporto è vietato in ogni circostanza

4.3.1 Gli articoli e le sostanze indicate specificatamente con il loro nome o con una

descrizione generica nelle T.I., come vietate per il trasporto per via aerea in ogni

circostanza, non possono essere trasportate a bordo di alcun aeromobile civile in

partenza, transito, sorvolo o arrivo sul territorio dello Stato italiano.

4.3.2 Le tipologie di merci pericolose vietate in ogni circostanza e quelle vietate ma

trasportabili con esenzione o approvazione specifica, nonché le relative condizioni

e limitazioni da osservare, sono definite nelle T.I..

Art. 5

Eccezioni e limitazioni

5.1 Il divieto di trasporto per via aerea non si applica alle merci pericolose per le quali le

T.I. prevedono le eccezioni, ovvero la possibilità che esse vengano caricate,

trasportate o detenute da persone a bordo di un aeromobile quando:

a) ne è richiesta la loro presenza a bordo da requisiti operativi, per garantire

l’aeronavigabilità dell’aeromobile e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio;

b) vengano portate a bordo dai passeggeri e/o dall’equipaggio, nel rispetto delle

condizioni e limitazioni previste dalle T.I.;

c) vengano caricate a bordo per il catering e/o per la vendita durante il volo;

d) vengano trasportate per scopi di assistenza medica a persone presenti a bordo,

nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.;

e) vengano trasportate per fornire, durante il volo, soccorso veterinario ad animali

presenti a bordo o per il loro abbattimento in caso di necessità;

f) vengano utilizzate per lo spargimento in volo in attività agricole, forestali o di

controllo dell’inquinamento;

g) si verifichi ogni altro caso previsto dalle eccezioni generali delle T.I..

5.2 Le merci pericolose di cui ai punti d), e) ed f) del precedente paragrafo 5.1, possono

essere trasportate a bordo di un aeromobile solo se si verificano le seguenti

circostanze e nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.:

a) devono o potrebbero essere impiegate durante uno specifico volo;

b) devono o potrebbero essere impiegate durante un volo successivo dello stesso

aeromobile, quando non sia possibile effettuarne il caricamento durante la fase di

transito tra i due voli;

c) siano richieste su un volo precedente dello stesso aeromobile e non sia possibile

effettuarne lo sbarco al termine del volo stesso.

5.3 Le eccezioni di cui al presente articolo non si applicano alle merci pericolose

trasportate a bordo di un aeromobile, come scorte di quelle citate al precedente

paragrafo 5.1, salvo quanto diversamente previsto nelle T.I..

Art. 6

Trasporto di materiale di compagnia

L’operatore aereo deve assicurare che il trasporto occasionale sui propri aeromobili, di

materiale della compagnia stessa o di altre compagnie aeree classificabile come merce

pericolosa (ruote, batterie, contenitori di gas in pressione, motori aeronautici, ecc.), venga

svolto nel rispetto dei requisiti previsti dalle T.I. in termini di confezionamento,

identificazione, informazioni all’equipaggio e caricamento del materiale a bordo

dell’aeromobile.

Art. 7

Classificazione

7.1 Lo speditore deve assicurare che tutte le merci pericolose destinate all’imbarco sugli

aeromobili, siano state preventivamente classificate in accordo ai criteri definiti nelle

T.I.

7.2 L’operatore aereo o il suo agente devono adottare tutte le azioni ritenute necessarie,

al fine di impedire che articoli e/o sostanze identificabili come merci pericolose, non

correttamente classificate in accordo al precedente paragrafo 7.1, vengano

imbarcate sugli aeromobili.

7.3 Le definizioni dettagliate delle classi di merci pericolose sono contenute nelle T.I.. Le

classi identificano i rischi potenziali che il trasporto di merce pericolosa per via aerea

comporta.

Art. 8

Confezionamento

8.1 Lo speditore deve assicurare che le merci pericolose destinate all’imbarco sugli

aeromobili, vengano confezionate in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

8.2 I colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose

devono essere:

a) adeguati al tipo di merce pericolosa che dovranno contenere e, ove sia previsto il

contatto diretto, devono essere resistenti agli agenti chimici prodotti da tale

merce;

b) rispondenti ai requisiti contenuti nelle T.I. relativamente alle caratteristiche

tecniche (inclusi i sistemi di chiusura), alle specifiche costruttive, alle specifiche

dei materiali da impiegare per la costruzione degli involucri e devono essere

sottoposti ai test specificati nelle T.I. stesse, al fine di prevenire perdite e/o

danneggiamenti che potrebbero essere causati, nelle normali condizioni di

trasporto, da variazioni di temperatura, umidità, pressione o dalle vibrazioni;

c) adeguatamente vincolati e protetti con materiale antiurto e/o assorbente, qualora

vengano confezionati all’interno di un sovraimballaggio esterno, al fine di evitare

perdite, danneggiamenti o movimenti indesiderati durante le normali condizioni di

trasporto per via aerea. Il materiale antiurto o assorbente impiegato, non deve

reagire pericolosamente con la merce trasportata in caso di contatto.

8.3 Prima del loro impiego per contenere merci pericolose, i colli, i sovraimballaggi o i

contenitori devono essere ispezionati al fine di accertare l’assenza di danni. Qualora

essi vengano riutilizzati, devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per

evitare la contaminazione della successiva merce. Le identificazioni (etichette,

marcature, istruzioni) relative al precedente impiego, devono essere rimosse.

8.4 Colli, imballaggi o contenitori vuoti che presentano residui interni della merce

pericolosa precedentemente contenuta, qualora ciò possa costituire un pericolo,

devono essere perfettamente chiusi e trattati in accordo al rischio che essi

costituiscono.

8.5 I colli, gli imballaggi o i contenitori non devono presentare, al loro esterno, alcuna

traccia della merce pericolosa in essi contenuta.

Art. 9

Etichettatura e marcatura

9.1 Lo speditore deve assicurare che i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori impiegati

per il trasporto aereo di merci pericolose, vengano etichettati e marcati in accordo

alle istruzioni contenute nelle T.I., salvo quanto diversamente specificato nelle T.I.

stesse.

9.2 Tutti i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto aereo di merci

pericolose, costruiti e confezionati in accordo a specifici requisiti previsti dalle T.I.,

devono mostrare, in modo visibile al loro esterno, le relative marcature previste dalle

T.I. stesse, indicanti la rispondenza a tali requisiti.

9.3 Nessun collo, sovraimballaggio o contenitore dovrà essere identificato con le

marcature previste dalle T.I., se esso non risulta rispondente ai pertinenti requisiti di

costruzione e confezionamento previsti dalle T.I. stesse.

Art. 10

Documentazione

10.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose

destinate all’imbarco sugli aeromobili, siano accompagnate dalla documentazione di

trasporto prevista dalle T.I., adeguatamente compilata e firmata dallo speditore,

salvo quanto diversamente specificato nelle T.I. stesse.

10.2 La documentazione di trasporto deve includere una dichiarazione firmata dalla

persona che offre le merci pericolose per il trasporto, attestante che le merci stesse

sono state interamente ed accuratamente descritte per mezzo dei relativi “proper

shipping name” e che esse sono classificate, confezionate, identificate, marcate,

etichettate ed in condizioni idonee per il trasporto per via aerea, in accordo ai

regolamenti applicabili.

10.3 Una copia della documentazione di trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1

deve essere resa disponibile a terra, in accordo alle disposizioni contenute nelle T.I..

Nel caso di trasporto aereo di materiale radioattivo o fissile, il provvedimento di

autorizzazione deve essere tenuto a bordo dell’aeromobile

Art. 11

Accettazione delle merci pericolose

11.1 L’ operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose sono

accettate per l’imbarco sugli aeromobili a condizione che:

a) esse siano accompagnate dalla documentazione di trasporto prevista dal

precedente Art. 10, salvo quanto diversamente indicato nelle T.I.;

b) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori contenenti le merci pericolose, siano stati

ispezionati in accordo alle procedure previste dalle T.I. e trovati in condizioni

idonee per il trasporto;

c) siano rispettate tutte le altre condizioni e limitazioni previste dalle T.I..

11.2 L’operatore aereo o il suo agente devono sviluppare ed impiegare appropriate liste di

controllo per l’accettazione delle merci pericolose destinate all’imbarco sugli

aeromobili, il cui contenuto sia rispondente a quanto previsto dalle T.I..

11.3 L’operatore Aereo o il suo Agente devono assicurare che nessuna delle merci

pericolose, il cui trasporto per via aerea è proibito dalle T.I., venga accettata per

l’imbarco sugli aeromobili.

Art. 12

Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili

12.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, sovraimballaggi o

contenitori contenenti merci pericolose, non vengano imbarcati sugli aeromobili o

caricati su ULD, a meno che essi siano stati ispezionati immediatamente prima di

essere imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, in accordo alle istruzioni

contenute nelle T.I. e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.

Analoghe ispezioni devono essere eseguite su ULD contenenti merci pericolose,

immediatamente prima di essere imbarcati sugli aeromobili.

12.2 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, imballaggi o

contenitori contenenti merci pericolose, vengano ispezionati subito dopo essere stati

sbarcati dagli aeromobili o scaricati da ULD, in accordo alle istruzioni contenute nelle

T.I., e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.

12.3 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare, in accordo alle procedure ed

istruzioni contenute nelle T.I., che qualora colli, imballaggi o contenitori contenenti

merci pericolose presentino perdite e/o danneggiamenti:

a) essi vengano rimossi dall’aeromobile attraverso l’intervento delle organizzazioni

o delle autorità aeroportuali preposte;

b) i colli, gli imballaggi o i contenitori danneggiati vengano eliminati in modo da non

essere più impiegati per il loro imbarco sugli aeromobili;

c) in caso di perdite, che nessun altro collo, sovraimballaggio o contenitore

imbarcato sull’aeromobile sia stato contaminato e che il resto della merce sia in

condizioni idonee per il trasporto per via aerea;

d) vengano ispezionate, per danneggiamenti e/o contaminazione, le postazioni

dell’aeromobile dove erano stivati i colli, gli imballaggi o i contenitori rimossi a

causa di perdite e/o danneggiamenti.

12.4 L’operatore aereo deve assicurare che ogni contaminazione riscontrata sugli

aeromobili, come risultato di una perdita da o danneggiamento a colli, imballaggi o

contenitori contenenti merci pericolose, venga prontamente rimossa.

12.5 L’operatore aereo deve assicurare che ogni aeromobile contaminato da materiale

radioattivo venga immediatamente ritirato dal servizio operativo, fino a quando il

livello di radiazioni su ogni superficie accessibile e la contaminazione residua

risultino non superiori ai valori specificati nelle T.I.

Art. 13

Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili

L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose destinate al

trasporto aereo, vengano stivate e fissate a bordo degli aeromobili in accordo alle istruzioni

contenute nelle T.I..

13.1 Divieto di trasporto di merci pericolose in cabina passeggeri ed in cabina di

pilotaggio

L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che nessun collo, sovraimballaggio o

contenitore contenente merce pericolosa, venga trasportato nella cabina passeggeri di un

aeromobile o nella cabina di pilotaggio, salvo quanto diversamente previsto dal precedente

Art. 5 e dalle T.I..

13.2 Separazione e segregazione

13.2.1 I colli gli imballaggi o i contenitori contenenti sostanze che possono reagire

pericolosamente tra loro, non devono essere stivati in posizioni adiacenti o in

posizioni che potrebbero consentire interazioni tra tali sostanze nel caso di perdite.

Devono essere rispettati inoltre, come condizione minima, gli schemi di

segregazione riportati nelle T.I., relativamente a colli, imballaggi o contenitori

contenenti merci pericolose appartenenti a diverse classi.

13.2.2 I colli o gli imballaggi contenti sostanze velenose o infettive, non devono essere

stivati insieme ad animali e/o sostanze alimentari destinate al consumo umano o

animale, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

13.2.3 I contenitori di materiale radioattivo, devono essere stivati in modo tale da essere

adeguatamente separati e distanziati da persone, animali vivi e pellicole

fotografiche non sviluppate, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., in ogni

momento durante la loro permanenza a bordo degli aeromobili.

13.3 Protezione delle merci pericolose

L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che i colli, gli imballaggi o i

contenitori contenenti merci pericolose, quando imbarcati sugli aeromobili, vengano

adeguatamente protetti da possibili danneggiamenti e fissati in maniera tale da

prevenire qualsiasi movimento durante il volo che potrebbe cambiarne

l’orientamento.

13.4 Caricamento a bordo di aeromobili cargo

Salvo quanto diversamente previsto dalle T.I., l’operatore aereo o il suo agente devono

assicurare che:

a) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori contenenti merci pericolose che mostrano

l’etichetta “Cargo Aircraft Only”, vengano imbarcati solo su aeromobili cargo, in accordo

alle istruzioni contenute nelle T.I.;

b) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori di cui al precedente comma 13.4 a), fatta

eccezione per i casi espressamente previsti nelle T.I., devono essere posizionati a

bordo degli aeromobili in maniera tale che, durante il volo, essi possano essere

ispezionati, maneggiati e, qualora le dimensioni ed il peso lo permettano, separati dal

resto della merce da parte di un membro dell’equipaggio o altra persona autorizzata.

Art. 14

Informazioni sulle merci pericolose

14.1 Informazioni al comandante

L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che al comandante dell’aeromobile

sul quale è previsto vengano imbarcate merci pericolose, siano fornite, prima della

partenza del volo, accurate e comprensibili informazioni scritte riguardanti le merci

pericolose stesse, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

14.2 Informazioni ai membri di equipaggio ed al personale di terra

14.2.1 L’operatore aereo o il suo agente devono definire nei propri manuali dell’impresa

(Operations Manual, Manuale delle Operazioni di Terra, ecc.) adeguate procedure

contenenti le informazioni necessarie al personale di terra e ai membri di

equipaggio, per l’espletamento dei propri compiti in relazione al trasporto aereo di

merci pericolose, in accordo ai requisiti del presente Regolamento.

14.2.2 Le informazioni devono prevedere, tra l’altro, le istruzioni sui provvedimenti di

emergenza da adottare nel caso d’incidente o inconveniente che coinvolga merci

pericolose, in accordo a quanto previsto dalle T.I..

14.3 Informazioni ai passeggeri e ad altre persone

14.3.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che, nelle aree aeroportuali

riservate alla vendita dei biglietti aerei e all’accettazione dei passeggeri, vengano

promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti i tipi di merce

pericolosa il cui trasporto a bordo degli aeromobili, da parte dei passeggeri, è

proibito sia al seguito della persona che all’interno dei bagagli, in accordo alle

istruzioni contenute nelle T.I..

14.3.2 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che, nelle aree aeroportuali

riservate all’accettazione delle merci destinate all’imbarco sugli aeromobili, vengano

promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti il trasporto aereo di

merce pericolosa, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

14.4 Informazioni in caso d’incidente o inconveniente

14.4.1 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito

a) un incidente, oppure

b) un inconveniente grave che potrebbe coinvolgere le merci pericolose trasportate,

deve fornire immediatamente, al servizio di emergenza che interviene per prestare

assistenza e soccorso, le informazioni riguardanti le merci pericolose

eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa

documentazione di trasporto. Non appena le circostanze lo consentano, l’operatore

aereo deve fornire le stesse informazioni all’ENAC e, ove applicabile, all’Autorità

competente dello Stato in cui è occorso l’evento ed all’Autorità dello Stato di

registrazione dell’aeromobile.

14.4.2 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito un inconveniente deve, su richiesta dell'Autorità competente dello Stato in cui è occorso l’evento e/o su richiesta dell’ENAC, fornire immediate informazioni riguardanti le merci pericolose eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione di trasporto.

Le definizioni di incidente, inconveniente grave ed inconveniente, riferiti ad un aeromobile, sono

quelle riportate nel Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

14.4.3 Nel caso di incidente o inconveniente da merce pericolosa, occorso durante il volo

o durante le operazioni a terra della merce pericolosa stessa (accettazione,

movimentazione, imbarco/sbarco aeromobile), l’operatore aereo o il suo agente

devono informare, entro 72 ore dall’accaduto, l’ENAC e, ove applicabile, l’Autorità

competente dello stato estero dove si è verificato l’evento e l’Autorità dello Stato di

registrazione dell’aeromobile. Nel caso di incidente da merce pericolosa, l’informazione deve essere inoltrata col metodo più rapido possibile.

14.4.4 Le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.4.3, oltre alla descrizione dell’accaduto e delle conseguenze sulle persone, sull’aeromobile e sulle proprietà, devono includere:

a) il proper shipping name,

b) la classe di appartenenza,

c) i rischi sussidiari per i quali è richiesta specifica etichettatura,

d) il gruppo di compatibilità per la classe “1”,

e) l’indice di trasporto nei casi di materiale radioattivo e l’indice critico di sicurezza nel caso di materiale fissile.

f) la quantità e la posizione a bordo dell’aeromobile della merce pericolosa trasportata (nel caso di incidente o inconveniente occorso a bordo dell’aeromobile).

14.5 Informazioni in caso di emergenza in volo

Nel caso di emergenza in volo di un aeromobile che trasporta merci pericolose, le

informazioni previste dal precedente paragrafo 14.4.4, lettere da a) ad e), devono essere

comunicate dal comandante, qualora la situazione di emergenza lo permetta, all’ente di

controllo del traffico aereo per l’immediata comunicazione alle autorità aeroportuali

competenti, allo scopo di adottare, a terra, le necessarie precauzioni per minimizzare le

eventuali conseguenze derivanti dall’emergenza stessa.

14.6 Notifica di merci pericolose non dichiarate o mal dichiarate

14.6.1 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’ENAC e, ove applicabile,

all’Autorità competente dello Stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce

pericolosa non dichiarata o mal dichiarata rispetto ai requisiti del presente

Regolamento ed alle T.I., trovata tra le merci ordinarie, inclusa la posta.

14.6.2 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’Autorità competente dello

stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non permessa

dalle T.I., trovata all’interno dei bagagli dei passeggeri.

14.6.3 Le notifiche di cui ai precedenti paragrafi 14.6.1 e 14.6.2, devono essere inoltrate

entro 72 ore dalla scoperta dell’evento, salvo circostanze eccezionali che

impongano un tempo maggiore.

Art. 15

Programmi di addestramento

15.1 L’operatore aereo e il suo agente devono stabilire e mantenere aggiornati, adeguati

programmi di addestramento iniziali e ricorrenti, per tutto il personale coinvolto nel

trasporto aereo di merci pericolose in funzione della specifica mansione e in accordo

ai requisiti previsti dalle T.I..

15.2 L’obbligo dei programmi di addestramento di cui al precedente paragrafo 15.1, per

quanto applicabile, riguarda anche gli operatori aerei nazionali in possesso di COA

che non hanno l’approvazione per il trasporto di merci pericolose per via aerea.

15.3 I programmi di addestramento di cui ai precedenti paragrafi 15.1 e 15.2 devono

essere approvati dall’ENAC.

15.4 Gli speditori (shipper), gli spedizionieri di merci pericolose destinate al trasporto per

via aerea, le imprese di sicurezza (security) ed il relativo personale devono

prevedere lo sviluppo e l’effettuazione di programmi di addestramento iniziali e

ricorrenti in funzione della specifica mansione e secondo quanto previsto dalle T.I..

15.6 Le registrazione dei corsi effettuati e delle valutazioni devono essere conservate e

rese disponibili a richiesta dell’ENAC.

Art. 16

Lingua

In tutti i casi nei quali le merci pericolose siano trasportate su voli operati interamente o

anche solo parzialmente al di fuori del territorio italiano, la documentazione di trasporto,

l’etichettatura e la marcatura di colli, imballaggi e contenitori contenenti merci pericolose,

devono essere scritte in lingua inglese, in aggiunta a qualsiasi altra lingua richiesta da altre

leggi o regolamenti in vigore.

Art. 17

Decorrenza e norme transitorie

17.1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito

internet dell’ENAC (www.enac.gov.it).

17.2 Tutti gli operatori aerei nazionali, gli agenti e gli altri soggetti che operano sul

territorio italiano per il trasporto di merci pericolose per via aerea, dovranno

adeguare le proprie organizzazioni, le procedure ed il personale, in accordo ai

requisiti contenuti nel presente Regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore.

fine ---

Fonte: http://www.enac.gov.it/